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Servizi ai Soci

Reti d’impresa, «Zone a burocrazia zero», ((Distretti turistici,)) nautica da diporto 1. (soppresso). 2. (soppresso). 3. (soppresso). 4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti (( turistici )) con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. ((5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l’Agenzia del demanio.)) 6. Nei Distretti ((turistici)) si applicano le seguenti disposizioni: a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano ((comunque)), su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n.266 del 2005; b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivita’ delle Agenzie fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti ((e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti)). Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate, ((in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivita’ produttive e di comunicazione unica)), le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita’ degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza ((delle amministrazioni statali)). Per le attivita’ di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l’esercizio di tali attivita’ in modo tale da influire il meno possibile sull’ordinaria attivita’ propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. 7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.». 8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime: a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita’, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»; b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita’ di affidamento ((appositamente definiti nell’ambito)) dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.
E’ una società di servizi altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale nata per creare valore operando, in tutti gli ambiti della nautica da diporto e commerciale, ai massimi livelli per quanto riguarda: integrità professionale, competenza tecnica, indipendenza intellettuale. Le elenco di seguito i principali servizi che offriremo:

EnavE per la cantieristica

Marcatura CE delle unità da diporto, a motore a vela e pluriscafi, e moto d’acqua in base alla Direttiva 94/25/CE-2003/44/CE. Marcatura CE post-construction (unità di seconda mano di provenienza estera).

EnavE per i componenti

Marcatura CE dei componenti – serbatoi e tubazioni carburante, oblò e boccaporti prefabbricati, volanti e timoni a ruota, protezione antincendio motori – in base alla Direttiva 94/25/CE-2003/44/CE.

EnavE laboratorio

Certificazione delle emissioni gassose e acustiche dei motori marini. Certificazione per doppia alimentazione benzina/GPL. Crash test volanti e timoni a ruota; pressure-impulse test per serbatoi benzina.

EnavE Sicurezza

Visite per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e altri accertamenti previsti dal Codice della nautica e dal Regolamento di attuazione

EnavE Tecnica & servizi

Approfondimenti sulle novità normative che regolano il diporto in Italia e all’estero, suggerimenti di tecnica costruttiva e progettazione. Programma lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione – Esame dei preventivi – Analisi dei cantieri dove effettuare i lavori, Check-up apparato motore, Check-up scafo (acciaio, vetroresina, lega leggera). Programma e gestione scadenzario tecnico di bordo, Supervisione lavori manutenzione e costruzione, Autorizzazioni per noleggi e locazioni.
Oltre alla sede operativa centrale, sita a Ferrara in Via G.C. Abba, 4 – 44122 (Tel. 0532.763460 – Fax. 0532.1920265
 
  COMUNICATO STAMPA – 14 giugno 2012 Una serata scandita dalle emozioni, per un sogno diventato una magnifica realtà: lei, la protagonista, si chiama Nikka ed è una barca a vela lunga 47’, progettata e costruita dal cantiere Vismara Marine di Viareggio in partnership con Baltic Yachts. Un’imbarcazione bellissima, moderna ed elegante, concepita per navigare velocemente (e comodamente) in crociera, ma non solo: perché Nikka, leggera e performante, con vele realizzate dalla North Sails in 3DL e attrezzatura al top della categoria, è stata varata con l’obiettivo di correre (e vincere) anche le principali regate lunghe del Mediterraneo, primi passi di un programma che prevede anche una traversata atlantica. Un programma ambizioso, caratteristica di famiglia, visto che gli armatori di Nikka, che è stata varata sabato scorso a Viareggio nel piazzale antistante il cantiere Vismara con una grande festa, sono Roberto e Luisa Lacorte, affiatata coppia nella vita e per mare, che dopo aver navigato per innumerevoli miglia con le barche precedenti (un 28’, un 34’, sempre firmato Vismara, e un 40’ di serie), hanno concretizzato un sogno, quello di pensare e poi realizzare, fianco a fianco con il cantiere e i suoi progettisti, la “barca della vita”. Così è nato il Vismara V47 RC Nikka, un moderno cruiser-racer costruito in sandwich di carbonio, che sposa gli elevati contenuti tecnici del cantiere Vismara con le linee classiche dei Baltic Yachts, un connubio perfetto, pensato per un armatore esigente e destinato ad una produzione di piccola serie. “Nikka è la barca che volevamo, l’abbiamo pensata e realizzata com’era nei nostri sogni”, ha dichiarato un raggiante Roberto Lacorte. “Sono contento perché è ancora più bella di come la immaginavamo e di questo voglio ringraziare Alessandro Vismara e tutto il team che l’ha fatta nascere”. Gli fa eco la moglie Luisa, che di Nikka ha contribuito a realizzare gli interni: “È una barca che sentiamo nostra, perché c’è molto di noi, del nostro carattere e delle nostre idee. Tutto questo però non sarebbe stato possibile altrove: con Alessandro c’è amicizia, stima e fiducia, e solo con questi presupposti poteva nascere un gioiello come Nikka”. Per Alessandro Vismara, infine: “Questa barca è nata dalla cultura di un armatore esperto e maturo ed è la sintesi dell’esperienza Vismara nelle imbarcazioni da crociera regata ad alta tecnologia. Uno yacht da produrre in piccola serie su misura, che unisce il mondo Vismara a quello Baltic”. Nikka, che subito dopo il varo è scesa in acqua per i primi test di messa a punto e che entro qualche settimana sarà pronta per il suo battesimo in crociera con la famiglia Lacorte (papà, mamma e i due piccoli Nicola e Chicca, da cui, appunto, il nome Nikka), l’anno prossimo parteciperà alle regate offshore più importanti del Mediterraneo (a partire dalla 151 Miglia, la regata ideata da Roberto Lacorte) con lo sponsor Celadrin sulle vele e un equipaggio in cui spicca la presenza, come tattico, del campionissimo Tommaso Chieffi, programma che avrà il suo culmine nell’Atlantic Rally for Cruisers, la traversata atlantica sogno di qualsiasi velista, preludio di una stagione di regate caraibiche. Emanuel Richelmy – Tel. 347 7906122 – comunicazione@artegraficapls.it Maya Bach – Tel. 393 4368628 – m.bach@vismaramarine.it