Get Adobe Flash player
Per la tua pubblicità segreteria@aspronadi.it

alleghiamo di seguito una proposta per la ripresa delle attività nautiche e diportistiche redatta dall Arch Franceso Baratta coadiuvato dall’Ing. Giovanni Ceccarelli .

Associazione Progettisti Nautica da Diporto (AS.PRO.NA.DI.) –
www.aspronadi.it Presidente Ing. Giovanni Ceccarelli – Estensore Arch. Francesco Baratta v.segretario

NORME UTILIZZO IMBARCAZIONI DA DIPORTO – CORONAVIRUS- BOZZA PROPOSTA


A cura di: Arch. Francesco Baratta v.segrario AS.PRO.NA.DI.
Premessa
La presente regolamentazione si applica a tutti i galleggianti, natanti, imbarcazioni e navi da diporto anche se con bandiera estera in navigazione o ormeggio nelle acque territoriali Italiane o in porti e o approdi italiani nonché nei laghi o fiumi, fino alla durata dell’ emergenza dovuta al Coronavirus.
Art.1
E’ consentito, a persone che non risultano affette da Coronavirus sia positivi, che in quarantena o conviventi di persone in quarantena, il libero utilizzo diurno dei natanti, imbarcazioni e navi da diporto nei mari italiani con i seguenti limiti: per le imbarcazioni e navi da diporto pari al 70% della massima portata omologata per l’unità, per i natanti pari al 60% della massima portata omologata per l’unità e per i gommoni sia natanti che imbarcazioni pari al 50% della massima portata omologata per l’unità, il tutto come risultante dalla licenza di navigazione o dalla targhetta CE. L’ arrotondamento è fatto all’unità superiore. Tali limiti non si applicano nel caso che a bordo siano presenti unicamente persone conviventi. Su qualsiasi unità il numero minimo consentito è comunque pari a due persone. Qualora le persone non appartengano allo stesso nucleo familiare devono dichiarare al comandante dell’ unità di non trovarsi in tali condizioni di potenziale rischio mediante autocertificazione che dovrà essere esibita per eventuali controlli.
Art.2
E’ consentita la navigazione, ormeggio, approdo in tutte le aree, spiagge e porti italiani, indipendentemente dalla sigla di iscrizione o provenienza dell’ unità, con possibilità di sbarco a tutti i trasportati con la prescrizione di utilizzo di mascherina protettiva CE a terra o come previsto dalle vigenti normative.
È consentito l’ utilizzo, il noleggio di mezzi ed attrezzature per gli sport acquatici, l’ esercizio delle scuole vela, canottaggio, svolgimento di regate e competizioni connesse all’ acqua, con le limitazioni di distanza minima tra gli occupanti di almeno un metro, igienizzazione delle unità ad ogni cambio equipaggio e si applicano le limitazioni della normativa di riferimento.
Art. 2 – (EVENTUALE ALTERNATIVA RESTRITTIVA) :
Associazione Progettisti Nautica da Diporto (AS.PRO.NA.DI.) –
www.aspronadi.it Presidente Ing. Giovanni Ceccarelli – Estensore Arch. Francesco Baratta v.segretario
2
E’ consentita la navigazione, ormeggio, approdo in tutte le aree, spiagge e porti della regione o di residenza dell’ armatore o ove staziona per un periodo superiore a mesi due l’ unita, provata da apposito contratto di ormeggio. Parimenti sono consentite tali attività anche nella sola regione direttamente confinante o nelle isole direttamente raggiungibili.
Per tutte le persone presenti su imbarcazioni provenienti da stati esteri è anche richiesta una certificazione medica tradotta in italiano attestante per ogni componente che alla data di partenza e comunque non anteriore a giorni cinque dall’ arrivo in porto italiano attestato da comunicazione all’ autorità marittima, che lo stesso non era né positivo nè in quarantena né convivente di persone in quarantena; agli stessi è consentita la navigazione nella sola regione del primo sbarco attestato da comunicazione all’ autorità marittima. Il comandante dovrà predisporre apposito elenco firmato delle persone imbarcate con tutte le generalità, relativi certificati medici, copie documenti identità, dati unità e porto di provenienza da fornire per controlli.
Lo sbarco è consentito a tutti i trasportati con la prescrizione di utilizzo di mascherina protettiva CE a terra o come previsto dalle vigenti normative. E’ ammesso il trasferimento da regioni differenti per comprovati motivi tecnici o commerciali con soste per rifornimenti con la presenza del solo armatore, un accompagnatore ed eventuale equipaggio .
È consentito l’ utilizzo, il noleggio di mezzi ed attrezzature per gli sport acquatici, l’ esercizio delle scuole vela, canottaggio, svolgimento di regate e competizioni connesse all’ acqua, con le limitazioni di distanza minima tra gli occupanti di almeno un metro, igienizzazione delle unità ad ogni cambio equipaggio e si applicano le limitazioni della normativa di riferimento.
Art. 3
E’ consentito l’ accesso alle imbarcazioni, ai porti, pontili, ormeggi a tutti gli utilizzatori e manutentori di imbarcazioni con l’ obbligo di DPI (mascherine protettive CE, guanti, copri calzari, igienizzatori).
Art.4
Il comandante dovrà, in caso di presenza di persone non conviventi, predisporre adeguate misure per distanziare le persone ad almeno un metro sulle sedute, igienizzare l’ unità, e sempre applicare misure di contenimento basilari (applicazione di segni o adesivi per distanze sedute, turnazione passaggi, utilizzo wc previo intervallo per ventilazione, utilizzo di diverse scarpe per discesa a terra e/o pulizia piedi e mani con gel disinfettante ad ogni ingresso a bordo, pulizia con utilizzo disinfettanti anche per scarpe o materiali provenienti da terra, pulizia cuscinerie, e quanto altro si ritenga utile o prescritto).
Associazione Progettisti Nautica da Diporto (AS.PRO.NA.DI.) –
www.aspronadi.it Presidente Ing. Giovanni Ceccarelli – Estensore Arch. Francesco Baratta v.segretario
3
E’ consentito il libero utilizzo notturno delle unità da diporto ai nuclei familiari e/o a terzi soggetti conviventi senza utilizzo, anche al loro interno di qualsiasi tipo di DPI. Al fine di mantenere le condizioni di distanza opportune e solo per persone non appartenenti allo stesso gruppo familiare o conviventi è consentito il libero utilizzo notturno a condizione che l’unità da diporto sia provvista di un alloggio singolo per ogni persona, non appartenente allo stesso gruppo familiare, che pernotti chiudibile rispetto agli altri ambienti e con apertura verso l’ esterno, col divieto di utilizzo di aria condizionata con riciclo centralizzato, ed utilizzo di mascherine protettive solo in zone comuni interne con presenza di più persone o semiaperte (ossia aperte solo da un lato con presenza di più persone).
Art. 5
E’ consentito a comandanti, skipper, marinai, collaboratori domestici, personale vario, di imbarcarsi su unità da diporto con utilizzo giornaliero con l’utilizzo di mascherina protettiva ed installazione di appositi dispenser igienizzatori nelle zone di maggior utilizzo. La permanenza continuativa e notturna a bordo è consentita solo in presenza di apposito alloggio singolo con sistema di ventilazione separato o apertura con l’ esterno separata dalle restanti cabine.
Art. 6
L’ attività di noleggio e charter è consentita con i limiti di cui ai precedenti articoli con la prescrizione di obbligo di sanificazione (autocertificata dal comandante su apposito registro cronologico da tenere a bordo con elencazione degli occupanti l’ unità, porti di imbarco, sosta e sbarco, metodi e tipologia di prodotti di sanificazione utilizzati ed a disposizione delle autorità per controlli anche in mare) interna ed esterna, in particolare di moquette e biancheria, della unità almeno ogni 3 giorni e comunque ogni cambio di utilizzatori o equipaggio e l’ installazione di appositi prodotti disinfettanti nei locali interni e nel pozzetto e l’ utilizzo sempre di mascherine protettive da parte dello skipper, marinai o altro personale di bordo. Ad ogni cambio di utilizzatori o equipaggio l’ unita dovrà essere sanificata e trascorrere almeno 4 ore tra gli imbarchi/sbarchi per una adeguata pulizia e ventilazione. Relativamente alle preparazione di alimenti, pulizie è fatto obbligo sempre l’ utilizzo di mascherina protettiva e di guanti monouso.
Art. 7
L’ inosservanza di quanto prescritto ai precedenti articoli n.ri 1, 2, 3, 4, 5 è punita con la sanzione amministrativa pari ad euro 500, mentre la mancata osservanza di quanto prescritto al punto 6 è punito anche con il fermo amministrativo dell’ imbarcazione per n. 15 giorni nel porto più vicino a dove rilevata l’ infrazione.