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STATUTO AS.PRO.NA.DI.

(Associazione Progettisti Nautica Diporto)

Approvato all’unanimità nell’assemblea straordinaria di Genova dell’8 ottobre 2015

Statuto elaborato dalla Commissione Statuto:

Presidente: Arch. Francesco Baratta

Componenti: Giorgio Barilani, Giovanni Ceccarelli, Berardo Cittadini, Aldo Gatti, Giovanni Maria Grasso, Andrea Petragnani, Andrea Vallicelli;

Statuto approvato dal Consiglio Direttivo:

Presidente: Ing. Giovanni Ceccarelli; Vicepresidente: Prof. Ing. Giovanni Maria Grasso; Tesoriere: Sig. Pierpaolo De Cesari; Segretario Generale: Arch. Franco Gnessi; Vice segretario: Ing. Davide Tagliapietra;

CONSIGLIERI

  • Attilio Albeggiani
  • Fabrizio De Santis
  • Maela Lenci
  • Benedetto Inzerillo

SINDACI

  • Berardo Cittadini
  • Aldo Gatti
  • Francesco Baratta

PROBIVIRI

  • Roberto Nicolucci
  • Andrea Vallicelli
  • Massimo Paperini

PREMESSA

Il nome ufficiale dell’associazione è: AS.PRO.NA.DI.

Norme transitorie:

  • I soci speciali o di diverse categorie soppresse presenti alla data dell’approvazione del nuovo regolamento-statuto affluiscono alla categoria dei soci onorari o ad altra categoria adeguata che sarà valutata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
  • Eventuali piccole modifiche potranno essere suggerite nella assemblea straordinaria di approvazione dello stesso. Il Consiglio Direttivo provvederà ad inserirle nel seguente testo ed ad armonizzarle allo intero statuto.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTISTI NAUTICA DA DIPORTO

(AS.PRO.NA.DI.)

TITOLO I

Dell’Associazione in generale: della denominazione, dello scopo, della sede e del marchio

Art. 1 (Denominazione) – La denominazione dell’associazione è: Associazione Progettisti Nautica da Diporto (AS.PRO.NA.DI.).

Art. 2 (Scopi) – Gli obiettivi dell’associazione che non ha scopi di lucro sono: a) promuovere, nell’ambito della nautica da diporto, l’arte, la scienza e la pratica navale, anche mediante corsi didattici, convegni, pubblicazioni e giornali, ed altre iniziative o eventi, su tutto il territorio europeo, nonché l’etica professionale dei soci; b) favorire lo scambio di notizie e di idee fra i soci, registrare e pubblicizzare i risultati di ricerche, esperienze ed informazioni relative a progetti originali e progrediti metodi di costruzione di imbarcazioni, navi, macchinari ed attrezzature, tecnologie; c) migliorare la posizione dei soci, facilitare le conoscenze inerenti la loro professione e conseguire il riconoscimento, anche giuridico, della loro attività; d) di cooperare con le università e gli altri istituti di studio per il miglioramento dell’arte, scienza e pratica della nautica da diporto e navale; e) esaminare problemi e invenzioni di particolare interesse per la professione di progettista navale. Editare e pubblicare giornali o riviste su detti temi o collaborare con giornali, riviste esistenti, associarsi ad altri enti pubblici o privati.

Art. 3 (Sede) – La sede legale è presso l’ indirizzo indicato dalla maggioranza del consiglio direttivo in carica (CD). La variazione di sede legale avrà efficacia dopo che, approvata dal Consiglio Direttivo, è comunicata per iscritto a tutti i soci ed enti interessati o pubblicata sul sito dell’ associazione e/o successivamente al cambiamento di Presidente. Il Presidente è tenuto a comunicare agli enti interessati il cambio sede. Il CD ha facoltà di aprire sedi sociali operative qualora ed ovunque sia ritenuto opportuno.

Art. 4 (Marchio) – Il marchio dell’associazione rappresenta due triangoli rettangoli sovrapposti lungo l’ipotenusa. Nel triangolo superiore sono inserite graficamente le lettere A.P.N.D. Puo’ essere modificato solo su proposta del CD dall’ assemblea straordinaria.

TITOLO II

Dei soci

Capo I

Delle categorie dei soci

Art. 5 (Categorie) – Gli associati effettivi si distinguono in soci ordinari, affiliati, aggregati e studenti. I soci possono avere la qualifica di fondatori.

Appartengono all’associazione anche i soci onorari. Possono essere soci di qualsiasi categoria anche i cittadini stranieri. Possono essere soci anche enti pubblici o privati italiani o stranieri che sono rappresentati dal Presidente pro-tempore e sono assimilati ai soci affiliati o come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Soci ordinari) – I soci ordinari devono avere competenza e notevole esperienza nell’arte, pratica e scienza della progettazione da diporto e navale.

Art. 7 (Requisiti) – I soci ordinari devono aver raggiunto il ventisettesimo anno di età e svolgere, professionalmente e preminentemente l’attività di progettazione o insegnamento nel settore della nautica da diporto o navale. Devono, altresì, avere non meno di sette anni di documentata esperienza nel settore della nautica da diporto o navale, che comprovino l’acquisita competenza nel settore. Qualora siano in possesso di laurea scientifica, sono sufficienti tre anni di documentazione comprovante esperienza nel settore della nautica da diporto o navale.

Art. 8 (Soci affiliati) – Coloro che non svolgono preminentemente o professionalmente l’attività di progettista nel settore diporto o navale, ma possono documentare almeno cinque anni di attività progettuale anche dedicata a singoli settori dell’attività e produzione nel settore della nautica da diporto, possono diventare soci affiliati.

Art. 9 (Soci aggregati) – Coloro che, non prettamente progettisti, prestano la loro opera presso studi professionali, uffici tecnici di cantieri navali e della nautica da diporto, presso Istituti di ricerca ed Enti tecnici navali vari; ovvero si dedicano anche solo per interesse occasionale a temi di scienza, arte e pratica navali, consulenze (periti giudiziari, periti assicurativi, stazzatori, funzionari di enti, docenti, giornalisti, operatori del settore), possono diventare soci aggregati, presentando domanda motivata con relativa documentazione.

Art. 10 (Soci studenti) – Gli allievi iscritti nell’ anno in corso in Italia o all’ estero in istituti, università, corsi di master, corsi di scienza e pratica navale e del diporto, possono diventare soci studenti, e tali restano sino a due anni dal conseguimento della laurea o del diploma di corsi specialistici. Trascorso tale periodo decadono automaticamente dalla qualifica di socio a meno che non si presentino come soci di altre categorie se in possesso dei relativi requisiti.

Art. 11 (Soci fondatori) – Si chiamano fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nella riunione del 26 ottobre 1973 in Genova .

Art. 12 (Soci onorari) – Le persone di speciale distinzione o notorietà nella progettazione navale e del diporto, o che abbiano apportato notevole contributo per il conseguimento degli obiettivi dell’associazione, possono essere eletti soci onorari dal CD con maggioranza di due terzi dei componenti su proposta dell’Assemblea o del Presidente stesso. Il socio onorario è esonerato dal pagamento di qualsiasi quota sociale, rimane con tale qualifica di socio onorario per due anni e può essere rinnovato dal Consiglio Direttivo.

Capo II

Dell’ammissione dei soci

Art. 13 (Domanda d’ammissione) – Chiunque intenda divenire socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e firmata di ammissione, con allegati i titoli e i certificati comprovanti le qualità e i requisiti richiesti per la categoria di socio cui aspiri, nonché i propri recapiti ed una e_mail ordinaria ed una certificata. Uguale domanda, egualmente motivata, deve presentare il socio che aspiri a cambiare categoria. Per i corsi di studio, le esperienze, i lavori che abbiano impegnato il candidato nella progettazione navale e della nautica da diporto con posizione di responsabilità è consentito presentare dichiarazione sostitutiva, controfirmata da almeno tre soci che si rendono garanti della veridicità delle dichiarazioni dell’aspirante. Il nuovo socio deve firmare un modello, predisposto dal CD, di accettazione dello statuto e del codice etico dell’ associazione nonché di impegno ai fini associativi. L’ ammissione si perfeziona al momento del pagamento della quota di iscrizione e sociale. Al nuovo socio è rilasciato a cura della segreteria il tesserino ed il timbro personale con il numero di iscrizione. Ai fini della privacy il nuovo socio autorizza l’ associazione ad utilizzare i dati forniti per i fini dell’ associazione.

Art. 14 (Commissione soci) – La domanda deve essere previamente approvata a maggioranza assoluta dall’apposita Commissione soci (nominata dal CD al suo insiediarsi), entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale commissione ha facoltà di poter chiedere documenti aggiuntivi o integrativi alla domanda.

Art.15 (Ammissione) – L’ammissione è deliberata dal Consiglio con la maggioranza di due terzi dei componenti, entro il primo consiglio successivo alla comunicazione positiva della commissione soci . L’ammissione è effettiva solo dopo l’avvenuto versamento del contributo di ammissione e del contributo dell’ anno sociale in corso. Se il socio è ammesso dopo oltre la metà dell’ anno sociale in corso, la quota annuale è dimezzata.

Art. 16 (Riproposizione della domanda) – La domanda d’ammissione non può essere presentata dall’aspirante già respinto, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla deliberazione di rigetto della precedente domanda.

Capo III

Dei diritti e dei doveri dei soci – Sanzioni

Art. 17 (Diritti) – Tutti i soci di qualsiasi categoria hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione ed alle adunanze dell’assemblea. Hanno diritto al voto a condizione che siano in regola con il pagamento del contributo annuale.

Art. 18 (Doveri e quota sociale) – Tutti i soci devono agire per il perseguimento delle finalità dell’associazione mantenendo un’ assoluta correttezza nei confronti degli altri soci ed all’ esterno. Tutti i soci sono tenuti a contribuire, mediante il versamento dei contributi annuali, alle spese di gestione della stessa. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta puo’ approvare o modificare il codice etico che deve essere rispettato ed accettato da tutti i soci a pena di decadenza dallo status di socio. E’ fatto divieto ai soci diffondere messaggi lesivi di un socio o dell’ associazione a pena di decadenza dalla qualifica di socio, che avviene attraverso il collegio dei probi viri e il Consiglio. In caso di cambiamento di dati significativi e di recapito e_mail il socio deve darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria entro 15 giorni .

Art. 19 (Patrimonio sociale e divieto distribuzione avanzi di gestione) – È costituito da contributi annuali dei soci, dai contributi di ammissione dei nuovi soci da eventuali eccedenze di bilancio, donazioni da persone fisiche o giuridiche e da beni mobili, immobili e culturali acquisiti o altre entrate. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 (Contributi) Il contributo di ammissione alla Associazione e il contributo (quota) annuale relative all’anno sociale in corso vengono stabilite a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo prima dell’ inizio dell’ anno associativo, qualora non venga approvato il nuovo contributo si rinnovano le quote in vigore l’ anno precedente. Per l’anno solare 2011, Il contributo di ammissione è fissato in € 50,00 ad eccezione dei soci studenti per i quali non è previsto, e quello annuale in:

Il contributo annuale per il rinnovo è stabilito in

  • € 150.,00 per i soci ordinari.
  • € 125,00 per i soci affiliati
  • € 65,00 per i soci aggregati
  • € 35,00 per i soci studenti
  • € 500,00 per enti pubblici o privati

In nessun caso i soci possono richiedere la restituzione del contributo di ammissione o annuale. In particolari casi il CD a maggioranza relativa può deliberare di esentare l’ aspirante socio dal pagamento del contributo di ammissione o ridurlo. Per enti ed associazioni è stabilito dal CD a maggioranza assoluta. Nessun contributo è dovuto per il passaggio di categoria.

Art. 21 (Esenzioni) – I soci onorari sono esenti dal pagamento di quote e contributi.

Art. 22 (Recesso – dimissioni-) – La dichiarazione di recesso o dimissioni ha effetto dopo che sia stata comunicata per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con email certificata al segretario generale o al Presidente. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento di tutti i contributi associativi fino alla data delle dimissioni.

Art. 23 (Esclusione ed espulsione) – L’esclusione di un socio avviene solo per gravi cause pregiudizievoli agli scopi e interessi dell’associazione. E’ decretata dal CD con le modalità previste nel successivo art. 24, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del collegio dei probiviri o su denuncia di almeno cinque soci, sentito, in questo caso comunque, il collegio dei probiviri. Tale comunicazioni viene redatta dal Presidente con le relative motivazioni approvate dal Consiglio ed inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con email certificata, all’ interessato.

Art. 24 (Procedimento per l’ esclusione di un socio) – Il CD, avuta la proposta o il parere di cui all’articolo precedente o dell’ art. 26 esamina preliminarmente i motivi e comunica la decisione all’ interessato, il quale entro quaranta giorni dalla ricezione, può addurre motivazioni di giustifica per iscritto, che vengono prese in esame dal Consiglio nella prima riunione successiva ove si delibererà sulla eventuale esclusione. Tutte le comunicazione dovranno avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con email certificata . Il tutto sempre salvo le norme di legge.

Art. 25 (Censura) – La censura su proposta di uno dei probiviri o del Consiglio è decretata dal collegio dei probiviri a maggioranza relativa nei confronti dei soci che abbiano violato norme dell’atto costitutivo o non si siano conformati all’etica professionale richiesta agli aderenti all’associazione. E’ comunicata dal segretario all’ interessato e agli altri soci via posta ordinaria o via email entro trenta giorni dalla decisione dei Probiviri.

Art. 26 (Sospensione) – La sospensione è decretata dal Consiglio nei confronti dei soci morosi nel pagamento delle quote associative da oltre un anno. Persistendo la morosità per ulteriori sei mesi, il provvedimento di sospensione è convertito in espulsione, previo esperimento del procedimento previsto dall’art. 24 su richiesta del tesoriere.

TITOLO III

Degli organi sociali

Capo I

Dell’assemblea

Art. 27 (Norma generale) – L’assemblea delibera su tutti gli argomenti che riguardano l’ associazione, nei casi e con le maggioranze previste dal presente Statuto ed è costituita dalle persone dei soci riuniti in apposita adunanza e convocati dal Consiglio nella sede dell’associazione o in altro luogo scelto dal CD. Essa è organo sovrano deliberante in ordine alle direttive generali dell’azione dell’associazione.

Art. 28 (Assemblea ordinaria) – L’assemblea ordinaria: approva il bilancio; elegge il presidente dell’associazione, i consiglieri, i sindaci e i probiviri; delibera sugli altri oggetti dell’attività e della gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio, nonché sulla responsabilità degli organi dell’associazione. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario come predisposto dal Consiglio direttivo oppure quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 (Assemblea straordinaria) – L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Consiglio Direttivo, che ne valuta preventivamente la fattibilità, inviandone copia ai soci almeno sette giorni prima della suindicata riunione assembleare. L’assemblea straordinaria deve essere convocata quando lo richieda il presidente o il collegio dei sindaci o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 (Convocazione) – La convocazione si attua mediante alternativamente o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con email certificata o con pubblicazione sul sito internet della Associazione accessibile a tutti i soci ed affissione nella sede dell’ Associazione. Se pubblicata nel sito web ed affissa nella sede dell’ Associazione la convocazione deve rimanere nella homepage del sito per almeno venti giorni naturali e consecutivi. L’ avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare (ordine del giorno), inviato all’ ultimo domicilio dichiarato dei soci o all’ e_mail comunicata dal socio sia certificata o no, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’assemblea da convocarsi. Se si tratta di assemblea straordinaria la comunicazione deve essere comunicata al socio per iscritto almeno sette giorni prima per iscritto o per email e sempre pubblicata anche sul sito web ed affissa nella sede dell’ Associazione.

Art. 31 (Partecipazione) – Non è consentita la partecipazione alle deliberazioni dell’ assemblea mediante delega, ma solo di persona.

Art. 32 (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) – In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art.33 (Seconda convocazione) – Se i soci intervenuti non rappresentano il quorum richiesto dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno delta seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 34 (Presidenza dell’assemblea) – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione. Il Presidente è assistito dal segretario generale dell’associazione. Se manca il Presidente è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 35 (Verbale delle deliberazioni dell’assemblea) – Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario generale o se assenti dai loro vice.

Art. 36 (Procedimento d’impugnazione delle delibere dell’assemblea) – Il Consiglio nomina apposito comitato, che deve essere presieduto da un Consigliere, per la decisione dell’impugnazione proposta anche da un singolo socio, delle delibere dell’assemblea. Qualora il comitato non ritenga l’impugnazione manifestamente infondata, trasmette gli atti, riferiti i termini e i motivi dell’impugnazione, al Presidente che li porta a conoscenza del Consiglio Direttivo, e predispone per la convocazione immediata dell’assemblea ai fini del riesame della deliberazione.

Art. 37 (Commissioni e sedi territoriali)

Commissioni

Ogni commissione permanente è composta da almeno quattro membri permanenti piu’ il Presidente che darà la valutazione finale in caso di parità di voti nella commissione medesima. In ogni commissione dovrà essere presente almeno un componente del Consiglio Direttivo in carica. Potranno fare parte della Commissione esperti specifici del settore in numero massimo di due anche se non soci. Detti tecnici saranno suggeriti dal Consiglio o dai membri della commissione stessa. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina le Commissioni statutarie, incaricate di coadiuvare l’ associazione nella realizzazione dei suoi obiettivi a lungo termine, designando, per ciascuna di esse, anche il relativo presidente:

  • Amministrazione
  • Soci e categorie
  • Consulenti e periti
  • Università
  • Soci studenti
  • Rapporti media e Pubbliche relazioni

Il Presidente inoltre può istituire altre Commissioni, a seconda delle necessità operative dell’ associazione. Ogni commissione resterà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio . Il segretario generale provvederà a comunicare ai soci l’ elenco commissioni con i relativi componenti. Le commissioni dovranno riunirsi almeno ogni 4 mesi e relazionare per iscritto al Presidente e al segretario generale sulle attività portate avanti. Se non giungono relazioni per oltre 8 mesi la commissione e’ da ritenersi decaduta automaticamente ed il presidente provvederà alla nomina di nuovi componenti. Le Commissioni hanno solo valore consultivo per il CD. Non possono assumere impegni direttamente o effettuare comunicazioni interne o esterne all’ Associazione senza passare attraverso il Consiglio direttivo.

Sedi Territoriali Il Presidente sentito il Consiglio può istituire delle sedi territoriali nel numero massimo di una ogni regione o stato estero e nominare un responsabile anche non facente parte del Consiglio. Le sedi devono avere nel proprio territorio almeno il 5% dei soci dell’ associazione in regola con l’ iscrizione annuale ed un riferimento fisico con una sede ove si può apporre lo stemma dell’ Associazione. Il rappresentante territoriale può intervenire ad organizzazioni di convegni, fiere, eventi vari in vece del presidente se lo stesso o il vicepresidente non possono intervenire. Può promuovere organizzazioni di studi, pubblicazioni, seminari, partecipazioni a convegni, eventi o altro dopo averlo comunicato al Presidente o al CD che deve approvare tali proposte per iscritto entro 10 giorni. Deve relazionare ogni 4 mesi al CD per iscritto Se non giungono relazioni per oltre 8 mesi il responsabile della sede e’ da ritenersi decaduto automaticamente ed il presidente provvederà alla nomina di nuovo delegato o alla soppressione della sede.

Capo II

Del Presidente dell’associazione

Art. 38 (Elezione) – Il Presidente è eletto a maggioranza dell’assemblea. La votazione, separata, è indetta unitamente a quella per l’elezione degli organi dell’associazione.

Art. 39 (Durata della carica) – Il Presidente è eletto per due anni ed è rieleggibile. Gli succede, in caso di dimissioni o di impedimento di qualsiasi natura, il vice presidente sino alla successiva elezione.

Art. 40 (Rappresentanza di fronte a terzi) – Il Presidente rappresenta l’associazione. Per gli atti negoziali che importino l’assunzione dì obbligazioni finanziarie ed economiche a carico dell’associazione o dei soci agisce con firma congiunta del tesoriere.

Art. 41 (Funzioni e poteri) – Il Presidente presiede le adunanze dell’assemblea e dirige le sedute del CD, di cui è membro di diritto con voto determinante in caso di parità di voti. E’ membro di diritto di tutti i comitati. Convoca di sua iniziativa l’assemblea. Cura l’esecuzione delle delibere sugli organi della associazione, vigilando sulla loro funzionalità.

Capo III

Del Consiglio Direttivo

Art. 42 (Composizione) – Il Consiglio Direttivo (CD) si compone di sei soci, di cui tre eletti preferibilmente fra i soci ordinari e tre preferibilmente fra tutte le altre categorie, oltre al Presidente dell’ associazione. Il Presidente rappresenta l’ associazione in qualsiasi atto o vicenda formale. Vi è anche un Presidente onorario eletto dal Consiglio Direttivo congiuntamente ai sindaci e Probiviri nella prima riunione del CD, a maggioranza relativa, su proposta del Presidente, tra persone di grande fama, anche non soci dell’ Associazione ma che hanno contribuito allo sviluppo dell’ arte, scienza legate alla nautica. Il Presidente Onorario non fa organicamente parte del Consiglio Direttivo, mentre ne fanno di diritto il PastPresident (ultimo Presidente se differente da quello in carica), i Sindaci ed i Probiiri. I Consigli Direttivi devono avvenire almeno ogni tre mesi in luoghi decisi dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta e facilmente raggiungibili da tutti i componenti il Consiglio, possono avvenire anche per videoconferenza o con riunioni telematiche a distanza attraverso sistemi informatici in possesso della maggioranza assoluta dei soli consiglieri. Il pastPresident, i sindaci e i probiviri non sono obbligatoriamente tenuti a partecipare al consiglio ma, qualora presenti, hanno diritto di voto e la loro presenza deve essere conteggiata ai fini del quorum per la validità del Consiglio e delle sue deliberazioni. I sindaci non potranno, però, partecipare alla redazione dei bilanci ed i probiviri ogni qualvolta siano in esame argomenti di natura disciplinare dovendo essi, su tali materie, svolgere funzioni essenzialmente di controllo. Non sono ammesse deleghe. Ogni componente deve provvedere a svolgere gli incarichi minimi relativi alla sua carica e così come stabiliti nel CD pena la perdita di qualifica di componente del CD deliberata all’ unanimità dai restanti consiglieri.

Art.43 (Durata della carica) – I consiglieri e le altre cariche durano due anni e sono rieleggibili. Devono essere rinnovate entro il 31 dicembre. Tutte le cariche sono sempre svolte a titolo gratuito. La continuata assenza non giustificata a più di tre consigli direttivi consecutivi determina la perdita di qualifica di componente del CD, parimenti la morosità superiore ad un anno.

Art. 44 (Nomina dei dirigenti) – Il CD su proposta del Presidente, entro trenta giorni dalla votazione di cui all’art. 28, si riunisce ed elegge, a maggioranza assoluta, per la durata di due anni: vice presidente dell’associazione, il segretario generale, il tesoriere, il vice segretario generale ed il responsabile della comunicazione.

Art. 45 (Funzioni e poteri del Consiglio) – Il Consiglio è l’organo deliberante permanente sugli oggetti della attività e della gestione dell’associazione non riservati dallo statuto alla competenza di altri organi. Sulle materie di competenza ha potestà regolamentare. Esercita il controllo su tutti gli atti dell’associazione. Provvede alla regolamentazione del funzionamento degli organi sociali. Convoca l’assemblea e ne esegue le deliberazioni. Nomina le commissioni ed elegge i soci onorari. Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci e quanto altro previsto dal presente regolamento.

Art. 46 (Convocazioni) – Il Consiglio è convocato per iscritto anche via email, a mezzo del segretario generale, su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di tre consiglieri, almeno con quindici giorni di preavviso (salvo eventi straordinari). Il segretario generale deve accertare, anche telefonicamente, che tutti i componenti abbiano avuto la comunicazione e richiedere una conferma per iscritto o anche tramite email dell’ avvenuta ricezione della convocazione da tutti i consiglieri, in caso di mancata risposta da uno o più consiglieri entro sette giorni provvederà ad inviare una nuova convocazione per raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando i termini di cui sopra.

Art. 47 (Deliberazioni) – Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo le ipotesi in cui sono richieste la maggioranza assoluta o altra maggioranza qualificata.

Art. 48 (Verbale delle deliberazioni del consiglio) – Le deliberazioni consiliari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o se assenti dai relativi vice. Di esso è data lettura nella seduta successiva previo invio a tutti i consiglieri per iscritto o per email e controfirmato da tutti i presenti.

Art. 49 (Il vice presidente) – Il vice presidente sostituisce il presidente per qualsiasi ragione impedito. Adempie le sue funzioni investito della stessa autorità.

Art. 50 (Il segretario generale) – Il segretario generale tiene aggiornato l’elenco dei soci, registrandone le frequenze alle riunioni. Esegue le deliberazioni del consiglio. Esegue le direttive del presidente. Predispone le convocazioni dell’assemblea e del consiglio, da chiunque richieste, redigendo i verbali delle relative adunanze e conservandoli. Custodisce il timbro dell’associazione, apponendolo, con la propria firma, sulle delibere e su ogni atto o documento dell’associazione; nonché sui certificati rilasciati ai soci. Conserva gli atti dell’associazione. Gestisce il sito web aggiornandolo su istruzioni del consiglio e inserendo le convocazioni dell’ Assemblea ed i programmi dell’ Associazione.

Art. 51 (Il vice segretario generale) – Il vice segretario sostituisce il segretario generale impedito e lo coadiuva nelle funzioni.

Art. 52 (Il tesoriere) – Custodisce i fondi dell’ Associazione, rendendone conto in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio, curando l’aggiornamento della situazione contabile del Club e dei singoli soci. Al termine del suo mandato, trasmette al suo successore, ovvero al Presidente, tutti i fondi ed i documenti contabili in suo possesso, assistendo per quanto possibile il suo successore nel periodo iniziale della sua gestione. Il tesoriere presenta al CD il bilancio (rendiconto economico-finanziario) documentato per l’approvazione dell’assemblea previo invio dello stesso a tutti i soci almeno 7 giorni prima dell’ approvazione. Riscuote i contributi sociali e tutte le somme versate all’associazione a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta. Effettua I pagamenti, con l’autorizzazione del consiglio. Appone la firma su tutti gli atti che impegnano economicamente l’associazione, cura i rapporti con l’ agenzia delle entrate ed altri enti pubblici provvedendo ad aggiornare i dati ogni anno anche avvalendosi di consulente esterno.

Art. 53 (Elezioni degli organi direttivi)

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei soci effettivi in prima convocazione, ovvero a maggioranza relativa in seconda convocazione qualora non sia stato raggiunto il previsto quorum, entro il mese di novembre di ciascun biennio; il Presidente eletto entra in carica il I Gennaio successivo. Le candidature devono essere presentate al Segretario nel corso del precedente mese di settembre e comunque almeno 40 giorni prima della data delle elezioni e comunicate per iscritto ai soli soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, Le candidature devono essere sostenute per iscritto da un numero di soci pari ad almeno il 10% del totale dei soci con diritto al voto. Il Segretario sottopone le candidature pervenute al Consiglio Direttivo, che le raccoglie e ne aggiunge eventualmente altre con voto unanime. Il Segretario presenta infine all’assemblea allo scopo convocata l’elenco completo risultante in ordine alfabetico.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei soci effettivi in prima convocazione, ovvero a maggioranza relativa in seconda convocazione qualora non sia stato raggiunto il previsto quorum, entro il mese di novembre di ciascun biennio, ed entra in carica il I Gennaio successivo. Le candidature devono essere presentate al Segretario per iscritto nel corso del precedente mese di settembre e comunque almeno 40 giorni prima della data delle elezioni e comunicate per iscritto ai soli soci in regola coni pagamenti, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Il Segretario sottopone le candidature pervenute al Consiglio Direttivo, che le raccoglie, verificandone i necessari requisiti e ne aggiunge eventualmente altre con voto unanime indicando se non effettuato dal candidato la candidatura a consigliere sindaco o probiviro. Il Segretario presenta infine all’assemblea allo scopo convocata l’elenco completo risultante in ordine alfabetico indicando la candidatura a consigliere sindaco o probiviro. Le schede per la votazione, separate per il Presidente da quelle per il Consiglio Direttivo, Sindaci e Probiviri prestampate a cura del Segretario, contengono, oltre ai nominativi del predetto elenco, anche un rigo bianco che consente la eventuale indicazione da parte dell’elettore di un nominativo non compreso nell’elenco. Tutti i candidati al momento della presentazione delle candidature devono essere in regola con i pagamenti.

Capo IV

Del collegio sindacale

Art. 54 (Il collegio sindacale) – Il collegio sindacale si compone di tre soci eletti dall’assemblea, secondo il numero di voti di preferenza, per la durata di due anni ed entrano i carica dal 1 gennaio, unitamente alla votazione per l’elezione di altri organi dell’associazione con le stesse procedure e presentazione di candidature. Il consiglio direttivo a maggioranza può deliberare di non procedere alle elezioni dei sindaci qualora non vi siano sufficienti candidature o particolari condizioni approvate all’ unanimità. La presidenza spetta al sindaco più anziano e il collegio delibera a maggioranza.

Art. 55 (Doveri) – Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo/statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio. I sindaci devono assistere alle adunanze dell’assemblea e fanno parte di diritto del consiglio direttivo, cui devono essere sempre convocati per iscritto come gli altri componenti.

Art. 56 (Poteri) – I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di controllo e d’ispezione e convocare l’assemblea in caso d’omissione da parte dei consiglio o di denuncia dei soci.

Art. 57 (Deliberazioni) – Il collegio deve riunirsi almeno ogni sei mesi.

Art. 58 (Denuncia dei soci) – Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale, se la denuncia appare fondata, redige relazione per l’assemblea, immediatamente convocandola e presenta alla stessa proposte e conclusioni.

Capo V

Del collegio dei probiviri

Art. 59 (Il collegio dei probiviri) – Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, eletti in concomitanza con le votazioni per le elezioni degli altri organi sociali, con le stesse procedure e presentazione di candidature, per la durata di due anni ed entrano i carica dal 1 gennaio successivo . È presieduto dal membro più anziano. Ha competenza su tutte le questioni disciplinari e si esprime a maggioranza. Relaziona sempre al consiglio direttivo comunicando ai soci eventuali decisioni al riguardo. I probiviri possono anche essere consiglieri e quindi rivestire il doppio incarico astenendosi però dal consiglio direttivo ogni qualvolta siano in esame argomenti di natura disciplinare.

TITOLO IV

Dello scioglimento e della liquidazione dell’associazione

Art. 60 (Cause di scioglimento) – L’associazione si scioglie per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea e per deliberazione dell’assemblea straordinaria. Se l’associazione si scioglie, il patrimonio deve essere devoluto, con il parere positivo del consiglio direttivo ad un’altra associazione con finalità simili o comunque con fini di pubblica utilità.

Art. 61 (Effetti dello scioglimento) – I dirigenti, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento dell’associazione, non possono intraprendere nuove attività e operazioni. Essi devono nel termine di trenta giorni riconvocare l’assemblea straordinaria per le deliberazioni relative alla liquidazione.

TITOLO V

Delibere relative allo Statuto

Approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci fondatori il giorno 23 settembre 1973 Redattore: Presidente Pietro Baglietto.

  1. Modificato all’unanimità dall’assemblea straordinaria dei soci il giorno 21 ottobre 1988 Presidente Giorgio Barilani
  2. Modificato all’unanimità dall’assemblea straordinaria dei soci il giorno 8 ottobre 2010: Redattore: Francesco Baratta, Presidente Giovanni Ceccarelli
  3. Modificato all’unanimità dall’assemblea straordinaria dei soci il giorno 27 novembre 2015: Redattore: Francesco Baratta, Presidente Giovanni Ceccarelli